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Tirocinio e Alfabetizzazione Digitale


Tirocinio e Alfabetizzazione Digitale

Che cos’è il tirocinio?Click to read  

Che cos’è il tirocinio?
E’ una misura di politica attiva che permette ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di un contesto lavorativo per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere. 

Cos’è

Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il tirocinio è anzitutto un’esperienza formativa: esso non si configura come rapporto di lavoro.

Tipologie di tirocinio

In relazione alla finalità generale perseguita, si distinguono due diverse tipologie di tirocinio:

1) i tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. 

I tirocini curriculari sono inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di un piano di studio di un’università, un istituto scolastico o altro. 

La finalità è quindi quella di affinare il processo di apprendimento attraverso l’alternanza studio/lavoro. Per iniziare un tirocinio formativo curriculare è necessario essere uno studente iscritto al corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio medesimo.

Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati.

2) i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Consistono in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione “on the job” (in un contesto lavorativo), pur non configurandosi come un rapporto di lavoro. 

Il tirocinio extracurriculare è finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o reinserimento lavorativo.

Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti a esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle "Linee guida in materia di tirocini" del 2017,  adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome il 25/05/2017. 

I tirocini regolamentati dalle Linee Guida del 2017 possono essere attivati  per:

• soggetti disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i;

• lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

• lavoratori a rischio di disoccupazione;

• soggetti occupati che siano in cerca di una nuova occupazione;

• soggetti disabili e svantaggiati (tra cui i richiedenti protezione internazionale, i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e le vittime di violenza e di grave sfruttamento).

Le Linee Guida non si applicano invece a:

• tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione;

• tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche;

• tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;

• tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e disciplinati dalle Linee guida del 5 agosto 2014;

• tirocini di inclusione sociale che seguono le Linee guida del 22 gennaio 2015.

 

Il tirocinio extracurriculari prevede una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Appartengono a queste categoria:

• i tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall’attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l’occupabilità nel mondo del lavoro;

• i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;

• i tirocini estivi di orientamento, destinati a giovani e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituti scolastici superiori. Questa tipologia di tirocinio è attivabile esclusivamente da parte del Centro per l’Impiego nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ed è finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso l'acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Il tirocinio extracurriculare è uno strumento di politica attiva che rappresenta uno degli accessi privilegiati nel mercato del lavoro perché permette di applicare le conoscenze acquisite nel percorso di studi, ma anche l’occasione per verificare le proprie propensioni e attitudini. 

Inoltre, aspetto particolarmente significativo, lo strumento da l’occasione per inserirsi all’interno di una realtà professionale, relazionale, di network che potrà risultare utile per trovare un’occasione di lavoro successiva presso l’azienda ospitante.

Elementi essenziali del Tirocinio extracurriculareClick to read  

Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo. 

Elementi minimi essenziali caratterizzanti i tirocini extracurriculari: 

• soggetti coinvolti, 

• durata, 

• modalità di attivazione, 

• sistema di tutoraggio, 

• indennità di partecipazione, 

• attestazione finale prevista.

I soggetti coinvolti nell’attivazione di un tirocinio extracurriculare sono tre: 

• tirocinante 

• soggetto promotore 

• soggetto ospitante

I tirocinanti possono essere: 

• soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 (compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria); 

• lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

• lavoratori a rischio di disoccupazione; 

• soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; 

• soggetti disabili e svantaggiati.

Soggetti promotori possono essere: 

• servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro; 

• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM; 

• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 

• fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS;) 

• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati; 

• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; 

• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestito da enti pubblici delegati dalla Regione; 

• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; 

• soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sen- dell’art. 12 del medesimo decreto; 

• ANPAL.

Soggetto ospitante può essere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, in regola in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di assunzioni obbligatorie. 

Non è ammessa l’attivazione: 

• in caso di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per attività che coincidono con quelle dei lavoratori sospesi (salvo accordo sindacale); 

• per attività equivalenti (salvo accordo sindacale) a quelle dove sono stati effettuati nei 12 mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuale), licenziamento collettivo, superamento periodo comporto, mancato superamento periodo di prova, licenziamenti per fine appalto, risoluzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro. 

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato (ossia soggetti - tra cui anche la P.A. - con sedi operative dislocate su più regioni), ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013 - convertito nella legge n. 99 del 2013 - il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. La disciplina che l’ente ospitante intende applicare deve essere obbligatoriamente indicata nella Convenzione.

Durata del tirocinio

La durata massima prevista dalle Linee guida nazionali del 2017, comprensiva di proroghe e rinnovi, è di 12 mesi; in caso di soggetti disabili, può arrivare fino a 24 mesi. 

La durata minima non può essere inferiore a 2 mesi. 

Più in dettaglio:

La durata massima:     

1)    6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento

2)    12 mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e per i tirocini     di orientamento e/o inserimento/reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

3)    24 mesi per i tirocini di orientamento e/o inserimento/reinserimento lavorativo destinati a soggetti disabili

4)    3 mesi per i tirocini estivi

La durata minima:

1)    2 mesi    

2)    1 mese per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente

La durata deve essere sempre e comunque congrua agli obiettivi formativi da raggiungere.

Sospensioni e interruzioni

Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai trenta giorni. 

La sospensione può avvenire durante il periodo di chiusura aziendale di almeno quindici giorni solari. In entrambi i casi la sospensione non concorre al computo della durata massima.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, che dovrà darne motivata comunicazione ai tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore, ovvero dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante in caso di gravi inadempienze di una delle parti o dell’impossibilità a raggiungere gli obiettivi formativi.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per i periodi di chiusura aziendale - della durata di almeno 15 giorni solari. Inoltre, il tirocinio può essere interrotto, oltre che dal tirocinante (tramite comunicazione scritta), anche dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi.

Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo.

Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell'attestazione dell'attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. 

Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Il tirocinio è la realizzazione di un’esperienza pratica, in un contesto produttivo, a tempo limitato, che permette la conoscenza nel mondo del lavoro e che favorisce la crescita professionale e personale del tirocinante. 

Requisiti Soggetti ospitanti

Ricordiamo che per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso cui viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante deve:

• essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/99;

• non avere effettuato licenziamenti, esclusi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio per attività equivalenti e nella medesima unità operativa;

• non avere fruito di cassa integrazioni guadagni anche in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.

L’attivazione di tirocini presso professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate non è possibile qualora riguardi attività tipiche o riservate alla professione. Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante. In relazione a uno stesso tirocinio, il medesimo soggetto non può fungere da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Condizioni di attivazione del tirocinio

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI (Piano Formativo Individuale).

I tirocinanti non possono:

ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;

sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco di attività;

sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico professionale con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio.

Il tirocinio può essere attivato nel caso in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione.

Limiti numerici - disciplinati dalla Regione Siciliana – L. R. 9/2013, art. 68

datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 0 e 5, a tempo indeterminato e/o determinato: 2 tirocinanti;

datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo indeterminato e/o determinato: non più di 4 tirocinanti;

datore di lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.

Sono esclusi da detti limiti i tirocini attivati in favore di soggetti disabili ex L. 68/99, svantaggiati ex L.381/91, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Modalità di attivazione dei tirocini

I tirocini si attivano mediante una convenzione, stipulata tra i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti che indica i diritti e gli obblighi delle parti.

Alla Convenzione va allegato il Piano Formativo Individuale (PFI), sottoscritto dalle parti (tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante), in cui sono indicati obiettivi formativi, durata, ammontare dell’indennità,  coperture assicurative, doveri e obblighi delle parti, contenuto, modalità di svolgimento e obiettivi formativi del tirocinio. 

Inoltre, durante l’esperienza di tirocinio, al fine di tracciarne l’andamento e i risultati, è prevista anche la raccolta di evidenze documentali che confluiscono in un altro documento definito Dossier individuale. Per Evidenze s’intende ogni documentazione utile a comprovare l’effettiva attività svolta e i suoi risultati (es. campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di riunioni; report, ecc.). 

Il Dossier individuale è invece un documento in cui i tutor, in accordo con il tirocinante, esprimono una valutazione sulla qualità dell’esperienza realizzata (utilizzando una scala a 5 livelli). I modelli in uso sono predisposti da Regioni e Province Autonome.

Il percorso formativo deve fare riferimento al Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana. Qualora il progetto formativo non appaia coerente con quanto riscontrato nel citato Repertorio, sarà possibile fare riferimento all’Atlante del lavoro e delle qualificazioni. I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Garanzie assicurative

Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità civile per danni verso terzi. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e comunque rientranti nel Piano Formativo Individuale.

La convenzione stabilisce il soggetto obbligato a provvedervi (soggetto ospitante, soggetto promotore o anche la stessa Regione).

Indennità di partecipazione

Per la partecipazione al tirocinio, al tirocinante è corrisposta una indennità mensile non inferiore a 300 euro lordi. 

Le Regioni potranno implementare detta indennità.

L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

Non è dovuta l’indennità di partecipazione:

• durante il periodo di sospensione del tirocinio;

• nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali: in questo caso, l’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista dalle discipline regionali.

Dal punto di vista fiscale, l’indennità di partecipazione è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. 

Dal momento che, comunque, il tirocinio non si configura come attività lavorativa, la partecipazione allo stesso nonché la percezione dell’indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Compiti delle parti

Soggetto promotore

È il soggetto promotore che deve garantire la qualità dell’apprendimento nel tirocinio.

In particolare, deve:

• favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;

• fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;

• individuare un tutor per il tirocinante;

• provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’attestazione finale;

• promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio;

• segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;

• contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini.

Soggetto ospitante

I compiti del soggetto ospitante sono:

• stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;

• trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortunio;

• designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;

• garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• garantire al tirocinante, qualora prevista, la sorveglianza sanitaria;

• mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc., idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

• assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;

• collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale.

Tirocinante e tutorshipClick to read  

Tirocinante

Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Tutorship

Per accompagnare il tirocinante nel suo percorso, soggetto promotore e soggetto ospitante individuano un tutor, cui sono demandati i seguenti compiti.

Tutor del soggetto promotore:

elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;

coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;

monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI, con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;

provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale;

acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor può seguire, contemporaneamente, al massimo 20 tirocinanti. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Tutor del soggetto ospitante

Ha la responsabilità circa l’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo di tirocinio.

Deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può seguire, contemporaneamente, al massimo 3 tirocinanti.

Queste le funzioni che deve svolgere:

Ogni tutor può seguire, contemporaneamente, al massimo 20 tirocinanti. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Tutor del soggetto ospitante

Ha la responsabilità circa l’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo di tirocinio.

Deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può seguire, contemporaneamente, al massimo 3 tirocinanti.

Queste le funzioni che deve svolgere:

• favorire l’inserimento del tirocinante;

• promuovere e supportare lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;

• aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l’intera durata del tirocinio;

• collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale.

I tutor nominati rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante collaborano tra di loro per:

• definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;

• garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;

• garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal tirocinante.

Attestazione finaleClick to read  

Al termine del percorso, il tirocinante, a condizione che abbia partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal PFI, riceverà un’Attestazione finale, che documenta le attività svolte e l’ambito di attività.

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

La vigilanza sulla corretta gestione dei tirocini formativi è di competenza statale; le Regioni possono prevedere apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi:

Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento:

ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;

alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;

alla durata massima del tirocinio;

al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;

al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;

alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.

In tutti questi casi sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.

Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.

In questi casi, la Regione intimerà al trasgressore un invito alla regolarizzazione, la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.

Qualora vi dovesse essere una reiterazione della violazione, nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi e non di 12. In caso di ulteriore reiterazione o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi.

L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Quadro di riferimentoClick to read  

Come sopra specificato, il CPI rientra tra i soggetti promotori dei tirocini.

Nel caso in cui, invece, il tirocinio sia attivato da soggetti promotori “terzi”, il CPI competente per territorio ha comunque sempre l’onere di fare le opportune verifiche. Pertanto, il CPI dovrà ricevere dal soggetto promotore terzo tutta la documentazione inerente il tirocinio in fase antecedente la data di avvio e, a seguito delle verifiche effettuate, dare immediata comunicazione della mancanza di motivi ostativi all’attivazione.

Quadro di riferimentoClick to read  

Europeo: Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014

Nazionale: Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento 2017

Regionale:

Deliberazione Giunta Regionale del 19/07/2017

Direttiva regionale n. 34205 del 12/09/2017

Direttiva regionale n. 43318 del 22/11/2017

Direttiva regionale n. 44432 del 01/12/2017 (integrazioni Direttiva 22/11/2017)

Direttiva regionale n. 24724 del 17/07/2018

Domicilio  Stessa area Altra area Totale Tassa di emigrazione %
Nord-Ovest 591.324 17.619 608.943 2,9
Nord-Est 426.996 20.183 447.179 4,5
Centro 348.503 21.320 369.823 5,8
Sud 342.981 45.553 388.534 11,7
Isole 139.235 14.920 154.155 9,7
Totale 1.849.039 119.595 1.968.634 6,1

Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS

Non stupisce, quindi, che siano le regioni del Nord Italia - in particolare del Nord-Ovest - a costituire la principale destinazione dei tirocinanti che svolgono la loro esperienza in mobilità geografica (Tabella 2.1.8). Quasi il 64% di questi ultimi, infatti, svolge un tirocinio nell’Italia settentrionale, con il Nord Ovest che raccoglie da solo il 43% dei tirocini svolti da persone domiciliate in un’altra area territoriale, le regioni del Centro che ricevono quasi il 25% dei tirocinanti “fuori sede” e le regioni del Sud e le isole che registrano valori percentuali estremamente esigue, pari ad un totale quasi del 12% distinto rispettivamente in 7,9% e 3,9%.

Interventi normativi e andamento dei tirocini extracurriculari durante l’emergenza sanitaria (fonte ANPAL)Click to read  

I provvedimenti delle Regioni nel corso del primo lockdown Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 202053 , il governo estendeva a tutto il territorio nazionale le misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 che il DPCM del giorno precedente aveva limitato alle zone maggiormente colpite dal virus (la Lombardia e diverse province del nord). A partire dal 10 marzo, veniva quindi vietato su tutto il territorio nazionale ogni spostamento che non fosse giustificato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Dal momento che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, tali misure comportavano implicitamente l’impossibilità per i tirocinanti di recarsi presso la sede del soggetto ospitante. In tal modo veniva di fatto decretata la sospensione dei tirocini in essere e il blocco delle nuove attivazioni. Preso atto dei provvedimenti decisi dal governo, le Regioni, nella seduta dell’11 marzo della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, concordavano di procedere alla sospensione dei tirocini extracurriculari. Pertanto nel corso del mese di marzo – perlopiù tra l’11 e il 12 – le amministrazioni regionali e le Province autonome hanno disposto il divieto di proseguire o attivare tirocini “in presenza” nei rispettivi territori. Tuttavia, mentre alcune Regioni (Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Provincia di Trento) hanno optato per il blocco tout court dei tirocini, la maggior parte ha invece concesso la possibilità di proseguire le esperienze a distanza, introducendo quella peculiare modalità di svolgimento del tirocinio che alcune Regioni, per differenziarlo dallo smart working, hanno opportunamente denominato smart training (assimilabile allo smart working nella forma, ma differente nella sostanza e nei fini)54. La possibilità di svolgimento a distanza, che ovviamente riguardava soltanto quei tirocini le cui attività formative potessero essere svolte da remoto, veniva vincolata al rispetto di determinate condizioni che consentissero di salvaguardare la natura e il valore formativo del tirocinio. L’introduzione dello smart training costituiva certamente un’operazione di notevole portata, dal momento che estendeva a una misura formativa una modalità di esecuzione propria del rapporto di lavoro subordinato (ed è proprio questa, del resto, la ragione per cui le Regioni sopracitate hanno deciso di non prevederlo). 53 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 54 Per un quadro complessivo dei principali provvedimenti adottati dalle Regioni durante il primo lockdown si veda il paragrafo 4.3. 102 Se la linea prevalente delle Regioni è stata dunque quella di consentire lo smart training, differenti sono state le tempistiche con le quali le diverse amministrazioni hanno deciso di autorizzare il “tirocinio agile”: alcune Regioni, infatti, hanno consentito la prosecuzione in modalità smart sin dal momento stesso in cui hanno disposto la sospensione dei tirocini in presenza (l’11 marzo l’Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia, il 12 marzo l’Emilia Romagna e la Lombardia ecc.); altre invece, dopo aver inizialmente stabilito la sospensione di tutti i tirocini, in un secondo momento hanno aperto alla possibilità del tirocinio a distanza (il 23 marzo la Liguria, il 30 marzo il Lazio, il 3 aprile il Piemonte e l’Umbria ecc.). Va inoltre sottolineato che alcune Regioni hanno vincolato la possibilità di prosecuzione in modalità agile alla fonte di finanziamento del tirocinio: il Veneto, ad esempio, ha consentito lo smart training soltanto in relazione ai tirocini non finanziati con risorse pubbliche; analogamente, l’Abruzzo ha escluso dalla possibilità di proseguire in modalità smart i tirocini attivati nell’ambito del Programma Garanzia Giovani; la Sardegna, al contrario, ha limitato il tirocinio a distanza ai soli tirocini finanziati con risorse pubbliche. Inoltre, mentre alcune Regioni hanno concesso lo smart training soltanto in relazione ai tirocini già in essere, altre invece hanno permesso anche l’attivazione di nuovi tirocini in modalità agile. Si comprende bene come le diverse disposizioni regionali che si sono susseguite nel periodo emergenziale abbiano delineato un quadro composito e disomogeneo: come abbiamo visto, non tutte le Regioni hanno ammesso lo smart training e, nei casi in cui il tirocinio agile è stato invece autorizzato, ciò è avvenuto secondo tempistiche e criteri differenti. Con la fine del primo lockdown (18 maggio 2020), tutte le Regioni hanno disposto la ripresa dei tirocini in presenza, permettendo sia la ripartenza dei tirocini sospesi che l’attivazione di nuovi tirocini. La Provincia di Bolzano ha giocato d’anticipo, autorizzando i tirocini in presenza già dal 23 aprile, così come il Friuli Venezia Giulia e la Valle d’Aosta, dove la ripresa è iniziata il 4 maggio. Nelle altre Regioni i tirocini in presenza sono invece ripartiti nel periodo compreso tra il 18 e il 25 maggio. Ovviamente la possibilità di svolgere tirocini presso il soggetto ospitante veniva concessa esclusivamente nei settori per i quali era consentito il riavvio delle attività e a condizione che venissero rispettati i protocolli, le linee guida e le disposizioni nazionali e regionali per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. Alcune Regioni hanno disposto inoltre che l’attivazione o la riattivazione dei tirocini fosse subordinata all’avallo da parte del soggetto promotore; altre invece hanno posto come condizione il consenso dei tre soggetti coinvolti (soggetto ospitante, promotore e tirocinante); altre ancora (Abruzzo, Calabria55, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria) hanno invece stabilito, come condizione per lo svolgimento dei tirocini in presenza, che il soggetto promotore acquisisse dal soggetto ospitante idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. Alcune Regioni hanno inoltre esplicitamente consentito la possibilità di svolgere il tirocinio in modalità blended, ovvero parte in presenza e parte a distanza. Il tirocinio da remoto, impensabile prima della pandemia, probabilmente ha rappresentato l’unica risposta possibile alla necessità di far fronte a un’inedita condizione di emergenza. La situazione emergenziale non ha dato però alle amministrazioni regionali il tempo necessario per definire in modo strutturato e sistematico i criteri e le condizioni di attuazione dello smart training. In questo senso le indicazioni delle Regioni sono state giocoforza generiche e volte a garantire soltanto la sussistenza degli elementi imprescindibili del tirocinio, quali l’attività di tutorship e il monitoraggio e tracciamento delle attività svolte. Tutti i tirocini che non potevano essere svolti a distanza sono stati interrotti oppure sono stati sospesi per essere poi riattivati alla fine del lockdown, il che ha comportato, per moltissimi giovani, non soltanto la sospensione o l’interruzione di un percorso di formazione e di crescita professionale, ma anche la mancata percezione dell’indennità di partecipazione.

Gli effetti della pandemia Click to read  

In linea con le tendenze che hanno caratterizzato le dinamiche dell’occupazione, anche i dati che riferiscono dell’andamento dei tirocini extracurricolari evidenziano le conseguenze della crisi sanitaria e dei conseguenti interventi realizzati dal Governo e dalle singole Amministrazioni regionali72 per il contenimento degli effetti del Covid-19. Ragionando in termini di movimentazione delle Comunicazioni Obbligatorie, infatti, possiamo osservare le rilevanti differenziazioni che si sono manifestate rispetto al precedente anno 2019, sia per quel che riguarda le nuove attivazioni, sia in termini di cessazioni e interruzioni dell’attività di tirocinio. Nell’analisi si è scelto qui di utilizzare come riferimenti temporali tre date che risultano essere particolarmente significative dal punto di vista dell’impatto su tutte le dimensioni connesse con le dinamiche del lavoro oltreché, più in generale, sulla vita del Paese. Vengono così definiti quattro periodi distinti: il primo (dal primo gennaio all’8 marzo), precedente alla diffusione della crisi sanitaria su dimensione nazionale; il secondo connesso con i provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dal Governo (fino al 3 maggio con l’inaugurazione della cosiddetta Fase 2); il terzo che porta fino al 10 giugno, alla vigilia delle prime “riaperture estive”; il quarto che comprende l’ultima parte dell’anno, sebbene, come è noto questi 6 mesi siano stati caratterizzati ancora da provvedimenti restrittivi di diverso livello.

Crescere in DigitaleClick to read  

Crescere in Digitale è un progetto, afferente al mondo delle politiche attive e specificamente – ma non esclusivamente – a favore dei NEET italiani, che rientra all’interno del programma Garanzia Giovani. Crescere in Digitale è promosso da Unioncamere, da ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dipendente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e da Google. Questo progetto è finanziato grazie alla risorse stanziate per il Programma Iniziativa Occupazione Giovani. 

Esso è un percorso composito di formazione, autoformazione e tirocinio nell’ambito dell’alfabetizzazione e dell’acquisizione di competenze digitali, mirato a stimolare l’occupabilità di giovani adulti NEET in Italia. Esso è altresì, indirettamente, uno strumento per le imprese: acquisire nuove leve in formazione e orientarsi esse stesse verso la digitalizzazione e soprattutto il mondo di internet. 

Crescere in Digitale è un esempio di best practice in materia di Politiche Attive, Occupabilità Giovanile e Digitalizzazione. La vetrina di Crescere in Digitale sottolinea il fatto che ben 3000 giovani, a partire dall’attivazione del programma, hanno trovato lavoro attraverso i percorsi formativo-professionali promossi. È anche presente una sezione, altamente motivazionale, dedicata a vere e proprie “Storie di Successo”: risorse in formazione che sono diventate unità lavorative essenziali all’interno delle aziende presso le quali hanno svolto il proprio tirocinio. 

Cos’ha di particolare Crescere in Digitale? Click to read  

Il fatto che esso è un percorso composito: Crescere in Digitale dà anzitutto la possibilità di partecipare a un corso di formazione online della durata di circa 50 ore, comprensivo di test finale e rilascio di apposita attestazione. Questi corsi sono promossi e prodotti direttamente da Google, sono inoltre di facile fruizione e interamente gratuiti. 

In seguito, Crescere in Digitale dà la possibilità ai giovani – in seguito al primo test – di partecipare ai laboratori di formazione, gestiti territorialmente. Questi laboratori sono sia individuali sia di gruppo e si svolgono in accordo con le imprese aderenti al programma: il laboratorio è quindi la prima azione di contatto tra nuove risorse in formazione e mondo del lavoro. Il laboratorio ha quindi anche una funzione selettiva: le imprese potranno selezionare i candidati ritenuti più i

La prima parte del progetto consiste in un corso di oltre 50 ore al termine del quale è previsto un test, entrambi gratuitamente offerti da Google e disponibili online per tutti i giovani aderenti a Garanzia Giovani. Dopo il superamento del test i giovani che avranno i requisiti potranno essere convocati a partecipare alle misure di politiche attive come i laboratori di formazione sul territorio (di gruppo e individuale) dove potranno entrare in contatto con il mondo delle imprese iscritte  idonee e contestualmente invitate. Se selezionati, i giovani potranno accedere ai tirocini extracurricolari (misura 5) promossi dai soggetti del Sistema Camerale e interamente finanziati tramite Garanzia Giovani.

Quali sono i requisiti? Quali competenze servono?Click to read  

Crescere in Digitale è un programma che accompagna il giovane adulto – specificamente NEET – lungo un percorso di acquisizione di competenze di rilievo nel settore Digitale. Ciò significa che il beneficiario non ha la necessità di disporre di requisiti particolari: i primi corsi offerti dal programma vertono infatti su Digitale e Alfabetizzazione. 

Un’altra caratteristica di Crescere in Digitale è la dimensione progressiva: i corsi, anzitutto quelli iniziali e online, sono strutturati in modo organico e per unità ben disegnate. I corsi sono quindi estremamente adatti a principianti senza particolari competenze di settore. 

La particolarità e l’efficacia di Crescere in Digitale risiede nella sua doppia natura: esso è un programma di Formazione – sia di base sia settoriale –, ma è anche politica attiva: un accompagnamento verso attività laboratoriali e di tirocinio (per quanto in dipendenza dalla disponibilità delle aziende facenti parte del network del Programma) che adotta le linee guida di Garanzia Giovani. 

Cosa deve fare un NEET per entrare a fare parte di Crescere in Digitale?Click to read  

1)Iscriversi anzitutto a Garanzia Giovani, il piano europeo che favorisce occupazione, occupabilità e competenze giovanili per soggetti disoccupati che hanno meno di 30 anni (35, nel caso del Sud Italia), che non frequentano alcun corso scolastico e/o formativo. Garanzia Giovani è un grande strumento che da tempo favorisce inserimento, acquisizione di competenze e crescita individuale. 
2)    Iscriversi a Crescere in Digitale, intraprendendo anzitutto il percorso di formazione e autoformazione promosso dal Programma 
3)    Sostenere il test finale, che rilascerà la certificazione 
4)    Partecipare ai laboratori e auspicabilmente ai tirocini promossi dalle aziende che fanno parte della rete di Crescere in Digitale 

Il Programma Crescere in Digitale al contempo si occupa di:

1)    Compilare report esaustivi, che danno una panoramica su a) giovani adulti coinvolti, imprese aderenti, tasso di occupazione e occupabilità
2)    Monitorare lo status dei NEET per Garanzia Giovani
3)    Compilare graduatorie e altro materiale, liberamente consultabile, in merito all’efficacia di Crescere in Digitale e di questa precisa Politica Attiva

Se i risultati saranno soddisfacenti, il beneficiario verrà convocato anzitutto per partecipare ai laboratori appositi, in sinergia con numerosi staff aziendali. In seguito, previo colloquio, sarà possibile intraprendere una prima esperienza lavorativa (tirocinio) presso un’azienda ospitante, aderente al Programma. 

E per le aziende?Click to read  

Moltissime Aziende, piccole medie e grandi, già aderiscono a Crescere in Digitale. I requisiti per fare parte del Network Aziendale sono indicati dalle linee guida di Garanzia Giovani (possono accedere liberi professionisti, aziene individuali, associazioni di categoria, piccole e medie imprese etc., eccezion fatta per gli enti pubblici). 

Le Aziende non soltanto potranno interfacciarsi con nuove leve in formazione, ma ricevono anche notevole visibilità. Le aziende si impegnano ad aderire alle linee guida regionali per i tirocini: minimo 20 ore settimanali, massimo 40 ore; individuazione di un tutor aziendale.

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 Keywords

Italia, Tirocinio, Formazione, Digitale


 Objectives/goals:



 Description:

Che cos’è il tirocinio?



E’ una misura di politica attiva che permette ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di un contesto lavorativo per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere.



Cos’è



Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il tirocinio è anzitutto un’esperienza formativa: esso non si configura come rapporto di lavoro.



Tipologie di tirocinio



In relazione alla finalità generale perseguita, si distinguono due diverse tipologie di tirocinio:




  1. i tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro.



I tirocini curriculari sono inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di un piano di studio di un’università, un istituto scolastico o altro.



La finalità è quindi quella di affinare il processo di apprendimento attraverso l’alternanza studio/lavoro. Per iniziare un tirocinio formativo curriculare è necessario essere uno studente iscritto al corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio medesimo.



Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati.




  1. i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Consistono in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione “on the job” (in un contesto lavorativo), pur non configurandosi come un rapporto di lavoro.



Il tirocinio extracurriculare è finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o reinserimento lavorativo.



Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti a esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle "Linee guida in materia di tirocini" del 2017,  adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome il 25/05/2017.



I tirocini regolamentati dalle Linee Guida del 2017 possono essere attivati  per:



•          soggetti disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i;



•          lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;



•          lavoratori a rischio di disoccupazione;



•          soggetti occupati che siano in cerca di una nuova occupazione;



•          soggetti disabili e svantaggiati (tra cui i richiedenti protezione internazionale, i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e le vittime di violenza e di grave sfruttamento).



Le Linee Guida non si applicano invece a:



•          tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione;



•          tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche;



•          tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;



•          tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e disciplinati dalle Linee guida del 5 agosto 2014;



•          tirocini di inclusione sociale che seguono le Linee guida del 22 gennaio 2015.



Il tirocinio extracurriculari prevede una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro.



Appartengono a questa categoria:



•          i tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall’attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l’occupabilità nel mondo del lavoro;



•          i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;



•          i tirocini estivi di orientamento, destinati a giovani e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituti scolastici superiori. Questa tipologia di tirocinio è attivabile esclusivamente da parte del Centro per l’Impiego nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ed è finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso l'acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel mondo del lavoro.



Il tirocinio extracurriculare è uno strumento di politica attiva che rappresenta uno degli accessi privilegiati nel mercato del lavoro perché permette di applicare le conoscenze acquisite nel percorso di studi, ma anche l’occasione per verificare le proprie propensioni e attitudini.



Inoltre, aspetto particolarmente significativo, lo strumento da l’occasione per inserirsi all’interno di una realtà professionale, relazionale, di network che potrà risultare utile per trovare un’occasione di lavoro successiva presso l’azienda ospitante.



Elementi essenziali del Tirocinio extracurriculare



Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo.



Elementi minimi essenziali caratterizzanti i tirocini extracurriculari:



•          soggetti coinvolti,



•          durata,



•          modalità di attivazione,



•          sistema di tutoraggio,



•          indennità di partecipazione,



•          attestazione finale prevista.



I soggetti coinvolti nell’attivazione di un tirocinio extracurriculare sono tre:



• tirocinante



• soggetto promotore



• soggetto ospitante



I tirocinanti possono essere:



• soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 (compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria);



• lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;



• lavoratori a rischio di disoccupazione;



• soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;



• soggetti disabili e svantaggiati.



Soggetti promotori possono essere:



• servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;



• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM;



• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;



• fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS;)



• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati;



• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;



• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestito da enti pubblici delegati dalla Regione;



• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;



• soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sen- dell’art. 12 del medesimo decreto;



• ANPAL.



 



Soggetto ospitante può essere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, in regola in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di assunzioni obbligatorie.



Non è ammessa l’attivazione:



• in caso di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per attività che coincidono con quelle dei lavoratori sospesi (salvo accordo sindacale);



• per attività equivalenti (salvo accordo sindacale) a quelle dove sono stati effettuati nei 12 mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuale), licenziamento collettivo, superamento periodo comporto, mancato superamento periodo di prova, licenziamenti per fine appalto, risoluzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro.



In caso di soggetto ospitante multilocalizzato (ossia soggetti - tra cui anche la P.A. - con sedi operative dislocate su più regioni), ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013 - convertito nella legge n. 99 del 2013 - il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. La disciplina che l’ente ospitante intende applicare deve essere obbligatoriamente indicata nella Convenzione.



Durata del tirocinio



La durata massima prevista dalle Linee guida nazionali del 2017, comprensiva di proroghe e rinnovi, è di 12 mesi; in caso di soggetti disabili, può arrivare fino a 24 mesi.



La durata minima non può essere inferiore a 2 mesi.



Più in dettaglio:



La durata massima:  




  1. 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento

  2. 12 mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e per i tirocini    di orientamento e/o inserimento/reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

  3. 24 mesi per i tirocini di orientamento e/o inserimento/reinserimento lavorativo destinati a soggetti disabili

  4. 3 mesi per i tirocini estivi



La durata minima:




  1. 2 mesi     

  2. 1 mese per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente



La durata deve essere sempre e comunque congrua agli obiettivi formativi da raggiungere.



Sospensioni e interruzioni



Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai trenta giorni.



La sospensione può avvenire durante il periodo di chiusura aziendale di almeno quindici giorni solari. In entrambi i casi la sospensione non concorre al computo della durata massima.



Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, che dovrà darne motivata comunicazione ai tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore, ovvero dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante in caso di gravi inadempienze di una delle parti o dell’impossibilità a raggiungere gli obiettivi formativi.



Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per i periodi di chiusura aziendale - della durata di almeno 15 giorni solari. Inoltre, il tirocinio può essere interrotto, oltre che dal tirocinante (tramite comunicazione scritta), anche dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi.



Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo.



Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell'attestazione dell'attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo.



Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.



Il tirocinio è la realizzazione di un’esperienza pratica, in un contesto produttivo, a tempo limitato, che permette la conoscenza nel mondo del lavoro e che favorisce la crescita professionale e personale del tirocinante.



Requisiti Soggetti ospitanti



Ricordiamo che per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso cui viene realizzato il tirocinio.



Il soggetto ospitante deve:



• essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;



• essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/99;



• non avere effettuato licenziamenti, esclusi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio per attività equivalenti e nella medesima unità operativa;



• non avere fruito di cassa integrazioni guadagni anche in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.



L’attivazione di tirocini presso professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate non è possibile qualora riguardi attività tipiche o riservate alla professione. Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante. In relazione a uno stesso tirocinio, il medesimo soggetto non può fungere da soggetto promotore e da soggetto ospitante.



Condizioni di attivazione del tirocinio



Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI (Piano Formativo Individuale).



I tirocinanti non possono:



• ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;



• sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco di attività;



• sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.



Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico professionale con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio.



Il tirocinio può essere attivato nel caso in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione.



Limiti numerici - disciplinati dalla Regione Siciliana – L. R. 9/2013, art. 68



• datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 0 e 5, a tempo indeterminato e/o determinato: 2 tirocinanti;



• datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo indeterminato e/o determinato: non più di 4 tirocinanti;



• datore di lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.



Sono esclusi da detti limiti i tirocini attivati in favore di soggetti disabili ex L. 68/99, svantaggiati ex L.381/91, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.



Modalità di attivazione dei tirocini



I tirocini si attivano mediante una convenzione, stipulata tra i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti che indica i diritti e gli obblighi delle parti.



Alla Convenzione va allegato il Piano Formativo Individuale (PFI), sottoscritto dalle parti (tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante), in cui sono indicati obiettivi formativi, durata, ammontare dell’indennità,  coperture assicurative, doveri e obblighi delle parti, contenuto, modalità di svolgimento e obiettivi formativi del tirocinio.



Inoltre, durante l’esperienza di tirocinio, al fine di tracciarne l’andamento e i risultati, è prevista anche la raccolta di evidenze documentali che confluiscono in un altro documento definito Dossier individuale. Per Evidenze s’intende ogni documentazione utile a comprovare l’effettiva attività svolta e i suoi risultati (es. campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di riunioni; report, ecc.).



Il Dossier individuale è invece un documento in cui i tutor, in accordo con il tirocinante, esprimono una valutazione sulla qualità dell’esperienza realizzata (utilizzando una scala a 5 livelli). I modelli in uso sono predisposti da Regioni e Province Autonome.



Il percorso formativo deve fare riferimento al Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana. Qualora il progetto formativo non appaia coerente con quanto riscontrato nel citato Repertorio, sarà possibile fare riferimento all’Atlante del lavoro e delle qualificazioni. I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.



Garanzie assicurative



Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità civile per danni verso terzi. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e comunque rientranti nel Piano Formativo Individuale.



La convenzione stabilisce il soggetto obbligato a provvedervi (soggetto ospitante, soggetto promotore o anche la stessa Regione).



Indennità di partecipazione



Per la partecipazione al tirocinio, al tirocinante è corrisposta una indennità mensile non inferiore a 300 euro lordi.



Le Regioni potranno implementare detta indennità.



L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.



Non è dovuta l’indennità di partecipazione:



• durante il periodo di sospensione del tirocinio;



• nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali: in questo caso, l’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.



Nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista dalle discipline regionali.



Dal punto di vista fiscale, l’indennità di partecipazione è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.



Dal momento che, comunque, il tirocinio non si configura come attività lavorativa, la partecipazione allo stesso nonché la percezione dell’indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.



Compiti delle parti



Soggetto promotore



È il soggetto promotore che deve garantire la qualità dell’apprendimento nel tirocinio.



In particolare, deve:



• favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;



• fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;



• individuare un tutor per il tirocinante;



• provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’attestazione finale;



• promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio;



• segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;



• contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini.



Soggetto ospitante



I compiti del soggetto ospitante sono:



• stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;



• trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortunio;



• designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;



• garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;



• garantire al tirocinante, qualora prevista, la sorveglianza sanitaria;



• mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc., idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;



• assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;



• collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale.



Tirocinante



Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.



Tutorship



Per accompagnare il tirocinante nel suo percorso, soggetto promotore e soggetto ospitante individuano un tutor, cui sono demandati i seguenti compiti.



Tutor del soggetto promotore:



• elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;



• coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;



• monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI, con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;



• provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale;



• acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.



Ogni tutor può seguire, contemporaneamente, al massimo 20 tirocinanti. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.



Tutor del soggetto ospitante



Ha la responsabilità circa l’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo di tirocinio.



Deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.



Ogni tutor del soggetto ospitante può seguire, contemporaneamente, al massimo 3 tirocinanti.



Queste le funzioni che deve svolgere:



•          favorire l’inserimento del tirocinante;



•          promuovere e supportare lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;



•          aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l’intera durata del tirocinio;



•          collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale.



I tutor nominati rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante collaborano tra di loro per:



•          definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;



•          garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;



•          garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal tirocinante.



Attestazione finale



Al termine del percorso, il tirocinante, a condizione che abbia partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal PFI, riceverà un’Attestazione finale, che documenta le attività svolte e l’ambito di attività.



Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria



La vigilanza sulla corretta gestione dei tirocini formativi è di competenza statale; le Regioni possono prevedere apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi:



Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento:



• ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;



• alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;



• alla durata massima del tirocinio;



• al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;



• al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;



• alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.



In tutti questi casi sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.



Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.



In questi casi, la Regione intimerà al trasgressore un invito alla regolarizzazione, la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.



Qualora vi dovesse essere una reiterazione della violazione, nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi e non di 12. In caso di ulteriore reiterazione o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi.



L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.



Ruolo del Centro per l’Impiego



Come sopra specificato, il CPI rientra tra i soggetti promotori dei tirocini.



Nel caso in cui, invece, il tirocinio sia attivato da soggetti promotori “terzi”, il CPI competente per territorio ha comunque sempre l’onere di fare le opportune verifiche. Pertanto, il CPI dovrà ricevere dal soggetto promotore terzo tutta la documentazione inerente il tirocinio in fase antecedente la data di avvio e, a seguito delle verifiche effettuate, dare immediata comunicazione della mancanza di motivi ostativi all’attivazione.



Quadro di riferimento



Europeo: Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014



Nazionale: Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento 2017



Regionale:



Deliberazione Giunta Regionale del 19/07/2017



Direttiva regionale n. 34205 del 12/09/2017



Direttiva regionale n. 43318 del 22/11/2017



Direttiva regionale n. 44432 del 01/12/2017 (integrazioni Direttiva 22/11/2017)



Direttiva regionale n. 24724 del 17/07/2018



Domicilio     Stessa area         Altra area                Totale      Tasso di emigrazione%



Nord-Ovest                591.324                       17.619                         608.943                                         2,9



Nord-Est                     426.996                       20.183                        447.179                                          4,5



Centro                        348.503                       21.320                         369.823                                         5,8



Sud                              342.981                       45.553                         388.534                                        11,7



Isole                            139.235                       14.920                         154.155                                          9,7



Totale                       1.849.039                   119.595                          1.968.634                                     6,1



Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS



Non stupisce, quindi, che siano le regioni del Nord Italia - in particolare del Nord-Ovest - a costituire la principale destinazione dei tirocinanti che svolgono la loro esperienza in mobilità geografica (Tabella 2.1.8). Quasi il 64% di questi ultimi, infatti, svolge un tirocinio nell’Italia settentrionale, con il Nord Ovest che raccoglie da solo il 43% dei tirocini svolti da persone domiciliate in un’altra area territoriale, le regioni del Centro che ricevono quasi il 25% dei tirocinanti “fuori sede” e le regioni del Sud e le isole che registrano valori percentuali estremamente esigue, pari ad un totale quasi del 12% distinto rispettivamente in 7,9% e 3,9%.



Interventi normativi e andamento dei tirocini extracurriculari durante l’emergenza sanitaria (fonte ANPAL)



I provvedimenti delle Regioni nel corso del primo lockdown Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 202053 , il governo estendeva a tutto il territorio nazionale le misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 che il DPCM del giorno precedente aveva limitato alle zone maggiormente colpite dal virus (la Lombardia e diverse province del nord). A partire dal 10 marzo, veniva quindi vietato su tutto il territorio nazionale ogni spostamento che non fosse giustificato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Dal momento che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, tali misure comportavano implicitamente l’impossibilità per i tirocinanti di recarsi presso la sede del soggetto ospitante. In tal modo veniva di fatto decretata la sospensione dei tirocini in essere e il blocco delle nuove attivazioni. Preso atto dei provvedimenti decisi dal governo, le Regioni, nella seduta dell’11 marzo della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, concordavano di procedere alla sospensione dei tirocini extracurriculari. Pertanto nel corso del mese di marzo – perlopiù tra l’11 e il 12 – le amministrazioni regionali e le Province autonome hanno disposto il divieto di proseguire o attivare tirocini “in presenza” nei rispettivi territori. Tuttavia, mentre alcune Regioni (Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Provincia di Trento) hanno optato per il blocco tout court dei tirocini, la maggior parte ha invece concesso la possibilità di proseguire le esperienze a distanza, introducendo quella peculiare modalità di svolgimento del tirocinio che alcune Regioni, per differenziarlo dallo smart working, hanno opportunamente denominato smart training (assimilabile allo smart working nella forma, ma differente nella sostanza e nei fini)54. La possibilità di svolgimento a distanza, che ovviamente riguardava soltanto quei tirocini le cui attività formative potessero essere svolte da remoto, veniva vincolata al rispetto di determinate condizioni che consentissero di salvaguardare la natura e il valore formativo del tirocinio. L’introduzione dello smart training costituiva certamente un’operazione di notevole portata, dal momento che estendeva a una misura formativa una modalità di esecuzione propria del rapporto di lavoro subordinato (ed è proprio questa, del resto, la ragione per cui le Regioni sopracitate hanno deciso di non prevederlo). 53 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 54 Per un quadro complessivo dei principali provvedimenti adottati dalle Regioni durante il primo lockdown si veda il paragrafo 4.3. 102 Se la linea prevalente delle Regioni è stata dunque quella di consentire lo smart training, differenti sono state le tempistiche con le quali le diverse amministrazioni hanno deciso di autorizzare il “tirocinio agile”: alcune Regioni, infatti, hanno consentito la prosecuzione in modalità smart sin dal momento stesso in cui hanno disposto la sospensione dei tirocini in presenza (l’11 marzo l’Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia, il 12 marzo l’Emilia Romagna e la Lombardia ecc.); altre invece, dopo aver inizialmente stabilito la sospensione di tutti i tirocini, in un secondo momento hanno aperto alla possibilità del tirocinio a distanza (il 23 marzo la Liguria, il 30 marzo il Lazio, il 3 aprile il Piemonte e l’Umbria ecc.). Va inoltre sottolineato che alcune Regioni hanno vincolato la possibilità di prosecuzione in modalità agile alla fonte di finanziamento del tirocinio: il Veneto, ad esempio, ha consentito lo smart training soltanto in relazione ai tirocini non finanziati con risorse pubbliche; analogamente, l’Abruzzo ha escluso dalla possibilità di proseguire in modalità smart i tirocini attivati nell’ambito del Programma Garanzia Giovani; la Sardegna, al contrario, ha limitato il tirocinio a distanza ai soli tirocini finanziati con risorse pubbliche. Inoltre, mentre alcune Regioni hanno concesso lo smart training soltanto in relazione ai tirocini già in essere, altre invece hanno permesso anche l’attivazione di nuovi tirocini in modalità agile. Si comprende bene come le diverse disposizioni regionali che si sono susseguite nel periodo emergenziale abbiano delineato un quadro composito e disomogeneo: come abbiamo visto, non tutte le Regioni hanno ammesso lo smart training e, nei casi in cui il tirocinio agile è stato invece autorizzato, ciò è avvenuto secondo tempistiche e criteri differenti. Con la fine del primo lockdown (18 maggio 2020), tutte le Regioni hanno disposto la ripresa dei tirocini in presenza, permettendo sia la ripartenza dei tirocini sospesi che l’attivazione di nuovi tirocini. La Provincia di Bolzano ha giocato d’anticipo, autorizzando i tirocini in presenza già dal 23 aprile, così come il Friuli Venezia Giulia e la Valle d’Aosta, dove la ripresa è iniziata il 4 maggio. Nelle altre Regioni i tirocini in presenza sono invece ripartiti nel periodo compreso tra il 18 e il 25 maggio. Ovviamente la possibilità di svolgere tirocini presso il soggetto ospitante veniva concessa esclusivamente nei settori per i quali era consentito il riavvio delle attività e a condizione che venissero rispettati i protocolli, le linee guida e le disposizioni nazionali e regionali per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. Alcune Regioni hanno disposto inoltre che l’attivazione o la riattivazione dei tirocini fosse subordinata all’avallo da parte del soggetto promotore; altre invece hanno posto come condizione il consenso dei tre soggetti coinvolti (soggetto ospitante, promotore e tirocinante); altre ancora (Abruzzo, Calabria55, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria) hanno invece stabilito, come condizione per lo svolgimento dei tirocini in presenza, che il soggetto promotore acquisisse dal soggetto ospitante idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. Alcune Regioni hanno inoltre esplicitamente consentito la possibilità di svolgere il tirocinio in modalità blended, ovvero parte in presenza e parte a distanza. Il tirocinio da remoto, impensabile prima della pandemia, probabilmente ha rappresentato l’unica risposta possibile alla necessità di far fronte a un’inedita condizione di emergenza. La situazione emergenziale non ha dato però alle amministrazioni regionali il tempo necessario per definire in modo strutturato e sistematico i criteri e le condizioni di attuazione dello smart training. In questo senso le indicazioni delle Regioni sono state giocoforza generiche e volte a garantire soltanto la sussistenza degli elementi imprescindibili del tirocinio, quali l’attività di tutorship e il monitoraggio e tracciamento delle attività svolte. Tutti i tirocini che non potevano essere svolti a distanza sono stati interrotti oppure sono stati sospesi per essere poi riattivati alla fine del lockdown, il che ha comportato, per moltissimi giovani, non soltanto la sospensione o l’interruzione di un percorso di formazione e di crescita professionale, ma anche la mancata percezione dell’indennità di partecipazione.



Gli effetti della pandemia



In linea con le tendenze che hanno caratterizzato le dinamiche dell’occupazione, anche i dati che riferiscono dell’andamento dei tirocini extracurricolari evidenziano le conseguenze della crisi sanitaria e dei conseguenti interventi realizzati dal Governo e dalle singole Amministrazioni regionali72 per il contenimento degli effetti del Covid-19. Ragionando in termini di movimentazione delle Comunicazioni Obbligatorie, infatti, possiamo osservare le rilevanti differenziazioni che si sono manifestate rispetto al precedente anno 2019, sia per quel che riguarda le nuove attivazioni, sia in termini di cessazioni e interruzioni dell’attività di tirocinio. Nell’analisi si è scelto qui di utilizzare come riferimenti temporali tre date che risultano essere particolarmente significative dal punto di vista dell’impatto su tutte le dimensioni connesse con le dinamiche del lavoro oltreché, più in generale, sulla vita del Paese. Vengono così definiti quattro periodi distinti: il primo (dal primo gennaio all’8 marzo), precedente alla diffusione della crisi sanitaria su dimensione nazionale; il secondo connesso con i provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dal Governo (fino al 3 maggio con l’inaugurazione della cosiddetta Fase 2); il terzo che porta fino al 10 giugno, alla vigilia delle prime “riaperture estive”; il quarto che comprende l’ultima parte dell’anno, sebbene, come è noto questi 6 mesi siano stati caratterizzati ancora da provvedimenti restrittivi di diverso livello.



Crescere in Digitale



Crescere in Digitale è un progetto, afferente al mondo delle politiche attive e specificamente – ma non esclusivamente – a favore dei NEET italiani, che rientra all’interno del programma Garanzia Giovani. Crescere in Digitale è promosso da Unioncamere, da ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dipendente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e da Google. Questo progetto è finanziato grazie alle risorse stanziate per il Programma Iniziativa Occupazione Giovani.



Che cos’è nel concreto Crescere in Digitale?



Esso è un percorso composito di formazione, autoformazione e tirocinio nell’ambito dell’alfabetizzazione e dell’acquisizione di competenze digitali, mirato a stimolare l’occupabilità di giovani adulti NEET in Italia. Esso è altresì, indirettamente, uno strumento per le imprese: acquisire nuove leve in formazione e orientarsi esse stesse verso la digitalizzazione e soprattutto il mondo di internet.



Crescere in Digitale è un esempio di best practice in materia di Politiche Attive, Occupabilità Giovanile e Digitalizzazione. La vetrina di Crescere in Digitale sottolinea il fatto che ben 3000 giovani, a partire dall’attivazione del programma, hanno trovato lavoro attraverso i percorsi formativo-professionali promossi. È anche presente una sezione, altamente motivazionale, dedicata a vere e proprie “Storie di Successo”: risorse in formazione che sono diventate unità lavorative essenziali all’interno delle aziende presso le quali hanno svolto il proprio tirocinio.



Cos’ha di particolare Crescere in Digitale?



Il fatto che esso è un percorso composito: Crescere in Digitale dà anzitutto la possibilità di partecipare a un corso di formazione online della durata di circa 50 ore, comprensivo di test finale e rilascio di apposita attestazione. Questi corsi sono promossi e prodotti direttamente da Google, sono inoltre di facile fruizione e interamente gratuiti.



In seguito, Crescere in Digitale dà la possibilità ai giovani – in seguito al primo test – di partecipare ai laboratori di formazione, gestiti territorialmente. Questi laboratori sono sia individuali sia di gruppo e si svolgono in accordo con le imprese aderenti al programma: il laboratorio è quindi la prima azione di contatto tra nuove risorse in formazione e mondo del lavoro. Il laboratorio ha quindi anche una funzione selettiva: le imprese potranno selezionare i candidati ritenuti più i



La prima parte del progetto consiste in un corso di oltre 50 ore al termine del quale è previsto un test, entrambi gratuitamente offerti da Google e disponibili online per tutti i giovani aderenti a Garanzia Giovani. Dopo il superamento del test i giovani che avranno i requisiti potranno essere convocati a partecipare alle misure di politiche attive come i laboratori di formazione sul territorio (di gruppo e individuale) dove potranno entrare in contatto con il mondo delle imprese iscritte  idonee e contestualmente invitate. Se selezionati, i giovani potranno accedere ai tirocini extracurricolari (misura 5) promossi dai soggetti del Sistema Camerale e interamente finanziati tramite Garanzia Giovani.



Quali sono i requisiti? Quali competenze servono?



Crescere in Digitale è un programma che accompagna il giovane adulto – specificamente NEET – lungo un percorso di acquisizione di competenze di rilievo nel settore Digitale. Ciò significa che il beneficiario non ha la necessità di disporre di requisiti particolari: i primi corsi offerti dal programma vertono infatti su Digitale e Alfabetizzazione.



Un’altra caratteristica di Crescere in Digitale è la dimensione progressiva: i corsi, anzitutto quelli iniziali e online, sono strutturati in modo organico e per unità ben disegnate. I corsi sono quindi estremamente adatti a principianti senza particolari competenze di settore.



La particolarità e l’efficacia di Crescere in Digitale risiede nella sua doppia natura: esso è un programma di Formazione – sia di base sia settoriale –, ma è anche politica attiva: un accompagnamento verso attività laboratoriali e di tirocinio (per quanto in dipendenza dalla disponibilità delle aziende facenti parte del network del Programma) che adotta le linee guida di Garanzia Giovani.



Cosa deve fare un NEET per entrare a fare parte di Crescere in Digitale?



1)        Iscriversi anzitutto a Garanzia Giovani, il piano europeo che favorisce occupazione, occupabilità e competenze giovanili per soggetti disoccupati che hanno meno di 30 anni (35, nel caso del Sud Italia), che non frequentano alcun corso scolastico e/o formativo. Garanzia Giovani è un grande strumento che da tempo favorisce inserimento, acquisizione di competenze e crescita individuale.



2)        Iscriversi a Crescere in Digitale, intraprendendo anzitutto il percorso di formazione e autoformazione promosso dal Programma



3)        Sostenere il test finale, che rilascerà la certificazione



4)        Partecipare ai laboratori e auspicabilmente ai tirocini promossi dalle aziende che fanno parte della rete di Crescere in Digitale



Il Programma Crescere in Digitale al contempo si occupa di:



1)        Compilare report esaustivi, che danno una panoramica su a) giovani adulti coinvolti, imprese aderenti, tasso di occupazione e occupabilità



2)        Monitorare lo status dei NEET per Garanzia Giovani



3)        Compilare graduatorie e altro materiale, liberamente consultabile, in merito all’efficacia di Crescere in Digitale e di questa precisa Politica Attiva



Se i risultati saranno soddisfacenti, il beneficiario verrà convocato anzitutto per partecipare ai laboratori appositi, in sinergia con numerosi staff aziendali. In seguito, previo colloquio, sarà possibile intraprendere una prima esperienza lavorativa (tirocinio) presso un’azienda ospitante, aderente al Programma.



E per le aziene?



Moltissime Aziende, piccole medie e grandi, già aderiscono a Crescere in Digitale. I requisiti per fare parte del Network Aziendale sono indicati dalle linee guida di Garanzia Giovani (possono accedere liberi professionisti, aziene individuali, associazioni di categoria, piccole e medie imprese etc., eccezion fatta per gli enti pubblici).



Le Aziende non soltanto potranno interfacciarsi con nuove leve in formazione, ma ricevono anche notevole visibilità. Le aziende si impegnano ad aderire alle linee guida regionali per i tirocini: minimo 20 ore settimanali, massimo 40 ore; individuazione di un tutor aziendale.



 




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Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette le opinioni esclusivamente degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsable di alcun tipo di uso che possa esser fatto delle informazioni qui contenute.

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